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Cos'è?

È una legge emanata nel 1992 che riguarda l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone soggette ad handicap. Questa legge è stata adottata per tutti i cittadini (residenti o domiciliati) disabili e sono presenti anche riferimenti per coloro che vivono e si prendono cura di loro. Con questa legge viene garantito un adeguato sostegno ai soggetti in stato di handicap e alle loro famiglie. Questo supporto non riguarda solamente un aiuto personale o familiare, ma è anche un supporto di tipo psicologico, tecnico e psicopedagogico. Quanto detto riguarda anche gli apolidi e gli stranieri.

A chi si applica?

I soggetti in stato di handicap sono tutti coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà di integrazione, apprendimento e relazione. Tutto ciò può portare a svantaggi sociali o di emarginazione. L'accertamento dello stato di handicap spetta alle unità sanitarie locali.

Diritto all'educazione e all'istruzione

Dispone la necessità di adeguate dotazioni didattiche e tecniche, prove di valutazione personalizzate e personale specializzato per garantire il diritto allo studio.
Dispone che per ogni alunno con disabilità venga realizzato un profilo dinamico funzionale per la formazione di un “piano educativo individualizzato” (PEI). Questo profilo mette in evidenza le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero in aggiunta alle capacità personali. Ciò viene aggiornato alla fine di ogni percorso educativo scolastico.
Dispone maggiore attenzione per l'integrazione dagli asili nido alle università, per gli asili nido si prevede l'assegnazione di insegnanti e assistenti specializzati per il singolo soggetto disabile. Dal primo ciclo d'istruzione fino alle università si prevedono interventi mirati al bisogno della persona e al piano di studi.
Riprende il sostegno degli insegnanti che devono essere informati sulle materie riguardanti gli alunni disabili.
Dispone la formazione di gruppi di lavoro con lo scopo di collaborare per organizzare attività volte all'integrazione di alunni con difficoltà di apprendimento.
Dispone che nel “PEI” debbano essere indicate le discipline in cui sono stati adottati criteri didattici personalizzati ed eventuali attività integrative sostenute.
Dispone le situazioni degli alunni disabili nei centri di formazione specializzati in cui è possibile eseguire attività specifiche anche in relazione al piano di apprendimento personalizzati.

Sezioni della Legge

Agevolazioni fiscali a favore dei disabili

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Lavoro e
integrazione

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Mobilità e
trasporti

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Diritto
al voto

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Legge 104
con Covid

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